Andare in bicicletta con il cane al guinzaglio: si può?

Un esame della legge e dei regolamenti locali, integrati con conoscenze basilari di etologia (non dimenticando il buon senso).
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Avv. Elisa Scarpino

Responsabile rivista online "Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici".

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Sarà capitato a molti di noi di vedere delle persone legare il cane con il guinzaglio alla bicicletta, ma ci siamo mai domandati se questa condotta è permessa o se corrisponde ad un’attività positiva e salutare per l’animale?

Vediamo, innanzitutto, quali sono le norme che regolano la materia e le imposizioni che statuiscono.

L’art. 182 del Codice della Strada, “Circolazione dei velocipedi”, al comma III, stabilisce: «Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo».

Ciò significa che non è possibile condurre animali legandoli alla propria bicicletta. La violazione ed il mancato rispetto della norma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 26,00 a 102,00 euro.

Per motocicili e ciclomotori a due ruote, l’articolo 182 rimanda ad un’altra disposizione, sempre contenuta nel Codice della Strada: l’art. 170, “Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote”, la quale prescrive che sui motocicli e ciclomotori a due ruote è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri oppure impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

Possiamo rilevare, inoltre, che alcune città italiane sono dotate di regolamenti, comunali o di polizia urbana, che espressamente vietano questa condotta. Il regolamento comunale per la tutela degli animali del Comune di Verona, ad esempio, all’art. 4, “Detenzione, trasporto, addestramento e maltrattamento di animali”, comma 9, prescrive: «È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento».

Il regolamento di polizia urbana della città di Brescia, (approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 22.4.2002 n. 74/15407 p.g. e successive modifiche) all’art. 45, “Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali”, comma 13, prevede che: «E’ vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o altro veicolo».

Ancora, il regolamento di polizia urbana del comune di Nardò, in provincia di Lecce, all’art. 47, “Tutela degli animali domestici”, ribadisce il medesimo divieto. Molti altri comuni italiani sono dotati di un divieto specifico sul quale è bene informarsi in base alla propria città di appartenenza e che va a completare il quadro delle disposizioni previste a livello nazionale dal Codice della Strada.

Una volta individuato il quadro normativo esistente dobbiamo cercare di comprendere quali sono gli aspetti che attengono alla salute del nostro amico a quattro zampe.

Dobbiamo tenere a mente che il cane che corre accanto ad una bicicletta è costretto a seguire la velocità di questa e, quindi, a mantenere un’andatura continua, non naturale, con il rischio di affannarsi, di affaticare il proprio apparato respiratorio e cardiaco (e ciò vale ancor di più per alcune tipologie di razze canine), oltre al rischio, per cuccioli e cani di giovanissima età, di generare patologie correlate all’apparato scheletrico ed al rischio di causare lesioni ai polpastrelli dovute al terreno asfaltato.

Magari pensiamo di far divertire il nostro cane ed invece lo stiamo sottoponendo ad una situazione di stress.

A ciò si aggiunge il pericolo che potrebbe crearsi alla circolazione ed al conducente che dovrebbe fare anche attenzione, ad esempio, a che il guinzaglio non si incastri tra le ruote.

Ci si può domandare se una tale condotta possa integrare anche fattispecie previste dal codice penale. Naturalmente dipende dalle situazioni. In determinate ipotesi, potrebbe non escludersi la sussistenza di un maltrattamento di animali qualora l’animale venga sottoposto ad eccessivi, ingiustificati ed insopportabili lavori.

Si tratta di una condotta vietata nei confini delimitati dal Codice della Strada e dalle disposizioni comunali o di polizia urbana, ma, fuori da questi limiti, dobbiamo chiederci se questa attività possa effettivamente essere salutare per il nostro amico a quattro zampe.

Potrebbe indurci ad una riflessione il pensiero di Cesare Pavese: «È bello girare la collina insieme al cane: mentre si cammina, lui fiuta e riconosce per noi le radici, le tane, le forre, le vite nascoste, e moltiplica in noi il piacere delle scoperte».

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