Considerazioni sulla vicenda Licia Colò

La conduttrice televisiva aveva trovato granchi vivi in vaschette di polistirolo in un supermercato. Le polemiche per la successiva liberazione in mare hanno fatto perdere di vista il nocciolo della questione.

La vicenda è nota. La signora Licia Colò ha individuato, all’interno di un supermercato di una nota catena di prodotti alimentari, alcune confezioni (chiuse) di granchi ancora vivi. Le ha acquistate e ha liberato nel mare di Ostia i prigionieri di quelle stesse confezioni, documentando l’accaduto con il proprio telefonino per poi affidare le immagini alla rete.

Immediate e diverse le reazioni. Per alcuni la signora Colò ha compiuto un gesto di grande civiltà in difesa degli animali. Per altri ha cercato rinnovata visibilità, compiendo un gesto folle che avrebbe potuto compromettere le sorti dell’intero ecosistema.

Pare che i responsabili della nota azienda coinvolta si siano prontamente scusati. Ricordo, a chi non ne avesse memoria, che nel 2007 la Lav ebbe a inviare i propri attivisti in numerosi punti vendita di alcune città italiane al fine di verificare in quali condizioni venissero esposti ai consumatori i diversi tipi di crostacei in commercio e se si potessero ipotizzare reati di maltrattamento.

Il tema che ritorna prepotente, a pochi giorni peraltro dalla pubblicazione di una importante sentenza della Corte di Cassazione, è quello della tutela dei diritti degli animali. Della loro sofferenza per talune pratiche. Dell’essere o meno essere senzienti, anche se, nel caso dei crostacei, forse viene a mancare quella empatia tra uomo e animale che per alcuni è condizione sine qua non per l’essere riconosciuti appunto come esseri capaci di provare emozioni e dolore.

Più segnatamente, la discussione che si riapre a seguito dell’episodio che ha visto protagonista la nota conduttrice televisiva è riconducibile allo strazio di animali che comunque devono morire perché destinati al consumo alimentare. In questo caso (quello de granchi vivi liberati) animali per i quali non vi è neanche quella percezione del lamento, della sofferenza che invece è evidente (per chi lo vuole cogliere) in quelli destinati alla macellazione.

Il diritto non è di particolare conforto. La giurisprudenza lo sta divenendo. Il 2017 si è aperto con una sentenza della Corte di Cassazione che di fatto ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Firenze ad un ristoratore toscano condannato per aver detenuto aragoste e granchi vivi sul ghiaccio, con le chele legate.

Louis Hansel / Unsplash

Una pronuncia importante, peraltro non isolata perché vi sono precedenti, ma che da sola non può risolvere (e non potrebbe essere altrimenti) una contraddizione del sistema normativo. Un sistema che da una parte condanna il maltrattamento degli animali e dall’altra lo favorisce (si pensi solo all’utilizzo del collare elettrico anti abbaio, ritenuto delittuoso dalla giurisprudenza e autorizzato sotto il profilo normativo).

Rimanendo sul tema iniziale che ha dato origine al gesto della signora Colò (l’esposizione di crostacei vivi ai fini della vendita) la contraddizione del sistema normativo è originata dal fatto che la tutela del loro benessere, nella fase di vendita e somministrazione, non può essere anteposta a scapito della sicurezza alimentare. Da un lato, infatti, devono essere garantite le condizioni di sopravvivenza (decreto legislativo n. 531/1992) e dall’altro questi animali nel momento in cui sono preparati ai fini della vendita sono considerati non più animali quanto alimenti (Reg. CE n. 178/2002).

In buona sostanza non può non essere considerato un rapporto di danno e beneficio in virtù del quale tanto più si assicura il benessere dell’animale tanto meno si corre il rischio di garantire meno la sicurezza e qualità del prodotto a scapito del consumatore. Un rapporto che autorevolissimi giuristi (e il pensiero va al Magistrato Maurizio Santoloci) hanno individuato essere fonte di una non scritta scriminante per maltrattamenti pre-agonici non prevista dall’art. 19 ter ex legge n. 189/2004.

Un contributo a questa incertezza normativa proviene da taluna giurisprudenza che laddove comunque accerti la sofferenza dell’animale e la non necessità di talune pratiche, ha ritenuto sussistere un rilievo penale in esse tale da potere integrare quanto disposto dagli artt. 544 ter o 727 del codice penale (maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze).

Già nel 1700 un filosofo scozzese (David Hume) sosteneva che gli animali provassero gioia e dolore, e che riteneva ridicolo negare una verità così evidente come affaticarsi troppo a difenderla. Nessuna verità, diceva sempre Hume, sembra a me più evidente di quella che le bestie siano dotate di pensiero e di ragione al pari degli uomini e che gli argomenti siano a questo proposito così chiari che non sfuggono neppure agli stupidi e agli ignoranti.

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