Fiere, sagre e corse con animali: ne abbiamo discusso a Torino

"Eventi storici e culturali o maltrattamento?" Riflessioni sul Convegno organizzato da S.O.S. Gaia svoltosi il 13 aprile 2019.

Ho avuto il piacere e l’onore di partecipare ad un Convegno in quel di Torino organizzato da S.O.S. Gaia e dall’Ufficio del Garante dei Diritti Animali della Regione Piemonte dove ci si è interrogati se, con riferimento alle numerose sagre e feste di paese che (ancora) utilizzano animali, si possa parlare di tradizione o si debba qualificare queste manifestazioni come forme (legalizzate) di maltrattamento.

È necessario capire quale sia il punto di vista dal quale si vuole osservare il problema dichiarando da subito se si è anche disposti a mutarlo, eventualmente.

Il fenomeno è noto e non ha una esclusiva localizzazione geografica. Al Sud però esso si nasconde, si mescola, si disperde nei meandri oscuri della criminalità organizzata. Una realtà che mal si concilia con le non poche istanze (animaliste e ambientaliste) sempre più reiterate a livello di opinione pubblica ma forse — a sommesso parere di chi scrive — ancora poco strutturate.

È indubbio che si stia procedendo verso un cambiamento del sentire comune ma quanto più ci avviciniamo a questo punto di svolta tanto più diventa importante prendere la direzione giusta. È altrettanto realistico avere consapevolezza che avvicinarsi ad un punto di svolta non significa esservi prossimi.

Il potere politico è sensibile — soprattutto in periodi elettorali — alle istanze che partono dal basso. Una sensibilità che evapora in assenza di una mediazione che deve essere svolta da chi fa business. Quando chi fa business (le imprese, le aziende) coglie un mutamento di rotta nelle scelte della propria clientela impone al potere politico una determinata presa di posizione in favore di quello stesso mutamento. Ignorare questo passaggio sarebbe da ingenui.

Proviamo a riflettere. Il legislatore ogni volta che deve tutelare il soggetto non umano ha evidenziato e continua ad evidenziare incertezze, titubanze, imprecisioni. È stato così nel 2004 con la legge n. 189 del 2004. Parimenti nel 2015, con la riforma dei reati ambientali, scritti ex novo con la legge n. 68/2015 (che indirettamente tutela gli animali). Una riscrittura che evidenzia, neanche a dirlo, norme foriere di incertezze interpretative.

Un legislatore disattento? Incapace? Oppure capacissimo e magari attento agli interessi superiori di qualcuno?

Personalmente non credo che la svolta possa venire (solo) dal mondo del diritto o della politica, anche chiedendo e ottenendo leggi più severe come invocate dalla totalità delle associazioni animaliste. Il rischio è quello che Francesco Carrara definiva nomorrea penale e che Gabrio Forti (docente diritto penale e preside della Facoltà di Giurisprudenza della Università Cattolica di Milano) ha ricordato in un efficace articolo sul Corriere della Sera qualche giorno fa.

Si moltiplicano le norme e le sanzioni che dovrebbero assicurarne l’osservanza (legittima difesa, revenge porn) ma il rischio è di una svalutazione delle norme stesse. Non appaia irriverente ma, così come accade per le dipendenze, aumentando le sanzioni è verosimile che aumentino le “dosi” (norme e sanzioni) per ottenere l’effetto desiderato. Il rischio è che si consolidi un pensiero per cui per reagire ad una sofferenza in danno di qualcuno occorre inventarsi future sofferenze per taluni altri, senza farsi carico del problema.

Ecco che ritorna il punto di vista di cui all’intro del mio intervento. Un punto di vista o uno sguardo che non può più essere poetico, sentimentale, che rimandi a certa cinematografia o letteratura. Dobbiamo necessariamente affrancarci da tale visione se vogliamo portare avanti una discussione seria.

Dobbiamo lasciare la superficie e immergerci sino a raggiungere le profondità più buie dove troviamo credenze religiose, popolari, luoghi comuni. E soprattutto tanta ignoranza. E in questi fondali dobbiamo fare molta attenzione perché non è raro (anzi è la regola) incontrare un mostro che si chiama criminalità, anche e soprattutto organizzata.

Siamo liberi di credere che le persone non andranno più al circo sol postando immagini di leoni e tigri tristi come anche che smetteranno di mangiare carne sol postando immagini di animali brutalmente squartati. Ricordo che osservare frequentemente un comportamento aggressivo potrebbe, secondo alcuni, generare una sorta di desensibilizzazione nei confronti della violenza. Si potrebbe voltare lo sguardo dall’altra parte non per condivisione del disprezzo verso queste immagini ma sol per disgusto. Lo dimostra la motivazione dell’illuminata ordinanza (sindacale) emanata l’anno scorso dal Comune di Napoli (e prontamente annullata dal Tar campano) che aveva vietato nel periodo pasquale l’esposizione di animali interi o in quarti (sol) per evitare uno spettacolo traumatizzante soprattutto a tutela dei bambini.

Immergendoci idealmente dunque nelle profondità ci rendiamo conto che nonostante una efficace, sulla carta, normativa penale (quella civile è tutta nei cassetti delle stanze del Parlamento) i reati di maltrattamento o comunque riconducibili agli animali sono sempre tantissimi e se ne tipizzano sempre di diversi.

Le due norme del codice penale richiamate dal tema di oggi sono sostanzialmente gli articoli 544 quater (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544 quinques (divieto di combattimento tra animali). Il legislatore con queste due norme sanziona condotte che, pur avendo ad oggetto fatti connessi allo sfruttamento degli animali, invero sembrano piuttosto riferirsi a talune attività tipiche della criminalità organizzata. La norma che maggiormente è indirizzata a contrastare l’illecito sfruttamento degli animali è l’art. 544 quinquies c.p. che punisce la condotta di «chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni tra animali non autorizzate tali da metterne in pericolo l’integrità fisica». Si percepisce leggendo il tenore letterale della norma che prima ancora di guardare al livello del pericolo cui sono esposti gli interessi animali, il legislatore ha inteso soprattutto criminalizzare e contrastare i contesti clandestini dove solitamente ha luogo lo sfruttamento criminale degli animali.

Due norme importanti, di contrasto a fenomeni deprecabili: da una parte le tradizioni obsolete e crudeli in danno degli animali, dall’altra le attività delinquenziali di diverso livello.

Lo sfruttamento criminale degli animali è un fenomeno preoccupante e non limitato a combattimenti tra animali o corse clandestine ma comprende forme di maltrattamento meno sospette come il commercio e l’importazione di animali, il racket dell’accattonaggio con animali, la gestione di canili, la vendita di animali imbalsamati, gli allevamenti abusivi, la macellazione clandestina, il traffico di cuccioli. Ed è un legame antico dove le lotte tra famiglie nascono come guerre per il bestiame e per il terreno per poi piano piano trasformarsi in lotte per imporsi nel traffico della droga.Sono illuminanti i rapporti annuali della Lav sul fenomeno zoomafia.

L’articolo 544 quater cp punisce la promozione e l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni aventi ad oggetto gli animali, e che ad essi comportino «sevizie o strazio», facendo espressamente salva la circostanza che il fatto costituisca reato più grave (associazione per delinquere, di tipo mafioso e non, ex artt. 416 e 416-bis c.p., nel cui ambito assai spesso si consumano i fatti di cui all’art. 544-quater c.p.).

Questo articolo deve fare i conti con le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle Regioni ex accordo stato-regioni (2003), alle quali non si applicano le norme del codice penale e tanto in virtù di quella tanto chiacchierata e invisa norma di cui all’art. 19 ter disp,att. cp.

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