L’animale partorito è “frutto”? E se la madre è sotto sequestro?

Ambiguità e paradossi di una pronuncia della Cassazione, che pure offre una lettura condivisibile della confisca obbligatoria nei reati contro gli animali.
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Avv. Annalisa Gasparre

Avvocato, dottore di ricerca, vanta una decennale esperienza nel settore della tutela degli animali e dei soggetti deboli. Sito internet

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Decisamente interessante il caso che ha originato la decisione della Corte di cassazione, riguardando una terra di confine tra diritto penale e diritto civile, luogo di incertezze specie con riferimento alla categoria degli “animali”, protetti dalla normativa penale, poco più che oggetti per la normativa civile (per una panoramica che svela un quadro tutt’altro che granitico, sia consentito rinviare a Gasparre, Diritti degli animali. Antologia di casi giudiziari oltre la lente dei mass media e Degli animali & della famiglia).

L’antefatto: una femmina di delfino è stata sottoposta a sequestro preventivo perché maltrattata. Trasferire un delfino affidandolo ad altri, però, non è cosa semplice, tant’è che il delfino, comunque sottoposto a vincolo cautelare, era dato in custodia ad altro acquario dove si accoppiava con un maschio della stessa specie, generando un cucciolo.

Il sequestro preventivo, come noto, non è analogo al sequestro probatorio che riguarda la necessità di assicurare fonti di prova, bensì è una misura cautelare reale tesa ad impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze e anche, in taluni casi, finalizzato alla confisca.

Nel caso di specie, l’animale era stato sequestrato in via preventiva anche perché, in caso di condanna, le norme sui maltrattamenti di animali prevedono la confisca obbligatoria (art. 544 sexies c.p.), a prescindere dall’art. 240 c.p. che disciplina la confisca del corpo del reato, ecc. La Procura della Repubblica dove aveva sede il procedimento penale per maltrattamento chiedeva di disporre il sequestro anche del cucciolo sulla scorta del fatto che il cucciolo doveva essere inquadrato nella categoria dei “frutti” civilistici del bene sequestrato, già oggetto di sequestro preventivo, sostenendo che la “natura illecita del bene da cui è ricavato” (la madre) si estendesse anche al frutto/figlio.

Il Tribunale però rigetta la richiesta e tanto è ritenuto corretto da parte della Corte di Cassazione poi adita, escludendo che il genitore delfino abbia natura illecita.

La Corte sottolinea che per il sequestro ai fini di confisca ex art. 544 sexies c.p., titolo per il quale la mamma delfino è stata sequestrata, l’animale rileva esclusivamente come essere vivente dotato di una propria sensibilità psico-fisica che si vuole sottrarre a chi lo maltratta. In quest’ipotesi di sequestro/confisca l’animale non rileva come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né in quanto bene produttivo. Non può dunque trovare applicazione la regola dell’estensione del sequestro ai frutti della “cosa” sequestrata, essendo i figli estranei al reato di maltrattamento, quand’anche nati in costanza di sequestro.

Il paradosso è che, negando la natura di “cosa” al delfino sequestrato e, di contro, riconoscendo l’istituto di cui alla confisca ex art. 544 sexies c.p. natura di essere senziente dotato di sensibilità psico-fisica all’animale sequestrato, il cucciolo rimane di proprietà del maltrattante. Il risultato appare poco razionale ma dimostrativo di come non sia con le affermazioni di principio che si realizza un risultato equo: pregevole è affermare che la confisca ex art. 544 sexies riconosce implicitamente natura di essere senziente all’animale sequestrato, al contrario di ritenerlo una res generatrice di frutti civili, tuttavia, il risultato, è l’inapplicabilità dell’estensione del sequestro con buona pace di chi si esalta per “falsi positivi” della soggettività animale (l’espressione, assolutamente condivisibile, è presa in prestito da questo articolo).

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 marzo – 3 maggio 2017, n. 20934
Presidente Savani – Relatore Aceto

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore della Repubblica di Rimini ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 25/10/2016 di quello stesso Tribunale che ha respinto l’appello cautelare da lui proposto avverso l’ordinanza del 12/09/2016 del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 544-sexies, cod. pen., di un cucciolo di delfino, denominato “Indy”, nato dall’accoppiamento del delfino “Luna” (già sottoposta a sequestro preventivo nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di C. B. e M. M. per il reato di cui agli artt. 110, 81, 54-ter, commi 1 e 2, 727, cod. pen.) con il delfino “Robin” ospitato – così come la madre -presso l’acquario di Genova.

1.1. Con unico motivo, deducendo di aver chiesto il sequestro preventivo ai sensi del comma secondo (e non primo) dell’art. 321, cod. proc. pen., e qualificando il cucciolo di delfino quale “frutto” civilistico del bene sequestrato, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 820, comma primo, 821, comma primo e 2912, cod. civ., 544-sexies, cod. pen., 321, comma 2, cod. proc. pen..

Considerato in diritto

2. Il ricorso è infondato.

3. La questione devoluta alla Corte di cassazione riguarda la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, anche i “frutti” dei beni già sottoposti a sequestro ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., inesistenti alla data del primo sequestro e dunque estranei al suo oggetto.

3.1. Al riguardo, richiamare la giurisprudenza in tema di sequestro di “frutti” ovvero di “beni futuri” non è pertinente perché il PM non ha chiesto l’estensione del precedente sequestro ad un animale partorito successivamente ad esso, bensì il (nuovo) sequestro di un animale esistente nato in cattività.
3.2. La questione però non si risolve di certo con l’automatica trasposizione degli istituti civilistici nella materia penale, dovendosi aver riguardo alla funzione cui, nell’ordinamento penale, assolve caso per caso la confisca (in vista della quale il sequestro è consentito). Prova ne sia che, diversamente da quanto sostiene il PM ricorrente, in caso di sequestro preventivo di animale maltrattato non si applica l’art. 104, lett. a), disp. att. cod. proc. pen. (il cui terreno elettivo riguarda, semmai, i frutti civili dei mobili e dei crediti), bensì l’art. 19-quater, disp. coord. cod. pen., che prevede che gli animali “oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca” (in questo caso ai sensi dell’art. 544-sexies, cod. pen.), siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministro della salute.

3.3. Occorre, dunque, avere riguardo alle ragioni della confisca.

3.4. Nel caso di specie, non v’è dubbio che la confisca prevista dall’art. 544-sexies, cod. pen., riguardi l’animale inteso non come bene patrimoniale, produttivo di frutti, né come “corpo di reato”, in nessuna delle sue accezioni ai sensi dell’art. 240, cod. pen., ovvero come cosa ad esso pertinente, bensì come essere vivente, caratterizzato da una sua individualità e sensibilità, che il legislatore vuole allontanare in modo definitivo dall’autore della condotta e dai luoghi della sua sofferenza per affidarlo ad altri soggetti ed in contesti più adeguati.

3.5. La confisca ha dunque ad oggetto solo l’animale maltrattato, non i suoi figli che sono del tutto estranei al reato, anche se, come nel caso in esame, nati successivamente ed in costanza di sequestro. L’estensione a questi ultimi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è volto, a ben vedere, a tutelare in via anticipata, utilizzando il concetto civilistico di “frutti naturali” di cui agli artt. 820, comma primo e 822, comma secondo, cod. civ., gli interessi patrimoniali di chi vanti diritti di proprietà sul cucciolo, piegando a fini civilistici istituti processual-penalistici ad essi del tutto estranei.

3.6. La giurisprudenza citata dal PM a sostegno delle sue ragioni non è pertinente. Non sono traslabili al caso di specie i principi dettati in materia di gestione di beni immobili e di riscossione dei relativi canoni di locazione (Sez. 6, n. 33861 del 10/06/2014, R., Rv. 260176; Sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, Scalerà, Rv. 256775), né può fondatamente sostenersi che il cucciolo ripeta la “natura illecita del bene da cui è ricavato”, dovendosi escludere in radice che il genitore abbia tale natura.
3.7. Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto: «ai fini della confisca di cui all’art. 544-sexies, cod. pen., l’animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica. Ne consegue che l’istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca».

3.8. Il ricorso pertanto deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

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