Poco umano e molto aguzzino: il cane tenuto in isolamento è maltrattato

Avv. Annalisa Gasparre

Avv. Annalisa Gasparre

Avvocato, dottore di ricerca, vanta una decennale esperienza nel settore della tutela degli animali e dei soggetti deboli. Sito internet

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Il Tribunale di Pesaro ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di maltrattamento di animali per «avere sottoposto il proprio cane ad un trattamento incompatibile con la sua indole, tenendolo per vari giorni legato ad una catena all’interno di un box, privo di assistenza igienica, di acqua e di cibo, all’interno del quale vi era una cuccia in cemento non riparata dalle intemperie».

La condotta addebitata consisteva nell’inflizione ingiustificata di maltrattamenti e sevizie nei confronti di un animale consistenti nell’imporgli un trattamento incompatibile con la sua indole.

La Corte di cassazione, confermando la condanna, osserva che l’animale è oggetto materiale del reato e non titolare del bene tutelato dalla norma, interesse che è individuato nel sentimento di compassionevole pietas che l’individuo umano prova nei confronti di determinate categorie di animali «che, in quanto soggetti indubbiamente senziente, non possono essere, pertanto, sottoposti ad ingiustificate sofferenze». La Suprema Corte, con queste parole, che riconoscono la natura senziente dell’animale ma negano la titolarità del bene giuridico tutelato, in realtà, sposa una tesi antiquata che sembra in via di superamento da parte di altre pronunce di legittimità e di merito.

Quanto alla fattispecie normativa, la Corte ritiene che l’indagine invocata dalla difesa volta alla verifica di eventi riconducibili al concetto di lesione (fisica o psichica) e quindi a derubricare l’ipotesi dal maltrattamento ex art. 544 ter c.p. a quello ex art. 727 c.p. è inconferente. Nel caso di specie è contestato di avere, nel mese di gennaio, «volontariamente sottoposto l’animale a sevizie ed ad un trattamento incompatibile con la sua indole, consistente nel tenerlo legato per vari giorni ad una catena all’aperto, senza cure igieniche, senza somministrazione né di cibo né di acqua, in assenza di un valido riparo». Il quadro descritto dall’istruttoria documentale acquisita agli atti appare alla Corte «chiaramente incompatibile con le caratteristiche etologiche» dell’animale, senza che rilevi l’accertamento di una specifica lesione. Peraltro, «l’animale al momento in cui è intervenuto il veterinario pubblico presentava uno stato di magrezza e deperimento avanzato tanto che lo stesso subiva un “collasso” e non era in grado di reggersi sulle 4 zampe né di alimentarsi (condizione certamente riconducibile ad uno stato patologico tale da integrare comunque il concetto di lesione)». Peraltro ciò che distingue le due fattispecie normative, dal punto di vista soggettivo, è il diverso atteggiamento dell’agente: l’ipotesi ex art. 544 ter c.p. si colloca nell’area del dolo (anche specifico, quando la condotta è realizzata “per crudeltà”) mentre nell’ipotesi ex art. 727 c.p. la produzione di gravi sofferenze, quale conseguenza della detenzione dell’animale secondo modalità improprie, deve essere evento non voluto ma derivante solo da una condotta colposa. E nel caso di specie non vi è dubbio si fosse in presenza di una condotta adottata in piena consapevolezza e volontarietà.

Si è affermato, dunque, che tenere un animale per periodi considerevoli di tempo, in isolamento, legato in uno spazio angustamente circoscritto, senza cure igieniche né somministrazioni alimentari e senza un’adeguata protezione dalle intemperie, con ricadute sulla sua integrità integra il concetto di sevizie e comportamenti incompatibili, tale di integrare l’elemento materiale del reato di cui all’art. 544 ter c.p.

Tanto affermato, è interessante la notazione etologica in cui si sofferma la Corte che afferma come sia «nozione di comune esperienza il dato secondo il quale il cane sia di per sé un animale gregario, destinato cioè a vivere — sia pure in abituali condizioni di sostanziale cattività — non isolato ma in comunione con altri soggetti, comunemente rappresentati, data la oramai millenaria consuetudine che tale bestia ha con la specie umana, da uomini nei cui confronti esso non di rado riversa, in una auspicabile mutua integrazione, i segni evidenti della propria sensibile affettività, dovendo, peraltro, ricevere dall’uomo, ove sia instaurato con esso un rapporto di proprietà, le necessarie cure ed assistenze». La conseguenza è la contrarietà alle «radicate caratteristiche etologiche» del cane il trattamento che è stato riservato al cane dell’imputato dall’essere umano che doveva prendersi cura della sua esistenza.

In tema, volendo, Gasparre, Diritti degli animali. Antologia di casi giudiziari oltre la lente dei mass media, Key editore

C​orte di Cassazione – sez. III Penale, sentenza 16 gennaio – 20 febbraio, n. 8036 – Presidente Sarno – Relatore Gentili

Ritenuto in fatto

La Corte di appello di Ancona, ha riformato, con esclusivo riferimento alla entità della sanzione penale irrogata, la sentenza con la quale, in data 26 marzo 2013, il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato la penale responsabilità di Be. Pa. in ordine al reato di cui all’art. 544-ter, comma secondo, cod. pen., per avere sottoposto il proprio cane ad un trattamento incompatibile con la sua indole, tenendolo per vari giorni legato ad una catena all’interno di un box, privo di assistenza igienica, di acqua e di cibo, all’interno del quale vi era una cuccia in cemento non riparata dalle intemperie.
Come accennato la Corte territoriale, con sentenza del 9 marzo 2015, ha mitigato la sanzione a suo tempo inflitta al Be., riducendola da 9 a 6 mesi di reclusione; alla determinazione della pena nella misura dianzi indicata la Corte è pervenuta attraverso la riduzione della entità della pena base a suo tempo irrogata dal Tribunale, ma confermando gli avvisi di tale organo in relazione sia alla esclusione della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche sia in relazione alla computabilità dell’aumento per la ritenuta recidiva; i precedenti del Be. sono stati, infine, considerati ostativi alla sospensione condizionale della pena.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, articolando tre motivi di impugnazione.

Il primo ha ad oggetto la violazione di legge per non essere stato notificato al prevenuto il decreto di citazione a giudizio, ciò avrebbe comportato un’evidente lesione al suo diritto di difesa in quanto, non essendo stato informato il Be. della pendenza del giudizio nei suoi confronti, egli non avrebbe potuto difendersi in sede processuale.

Il ricorrente ha, altresì, in via subordinata, dedotto la omessa qualificazione del fatto a lui contestato entro l’ambito dell’art. 727 cod. pen., atteso che non emergerebbe dagli atti la circostanza che l’animale di cui al capo di imputazione abbia patito delle lesioni dolosamente cagionategli dall’imputato.
Infine il ricorrente ha lamentato la manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione al riscontro della esistenza di uno stato di abbandono dell’animale.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile e come tale va dichiarato, con le derivanti conseguenze.
Quanto il primo motivo di impugnazione, concernente la dedotta omessa notificazione del decreto di citazione in giudizio, va rilevato che, per quanto emerge dagli atti, ai quali questa Corte può fare libero accesso attesa la natura processuale della censura formulata dal ricorrente, il Be., in data 3 marzo 2011 elesse domicilio per la esecuzione delle notificazioni concernenti il presente procedimento in Comune di —–, impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni.

Per come emerge ancora dagli atti le notificazioni relative alla citazione in giudizio del prevenuto sono state eseguite, ai sensi dell’art. 161, n. 4), cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio dell’imputato in quanto, essendo stato infruttuoso il tentativo di notificazione presso il sopraindicato domicilio eletto, stante la evidente inidoneità della sua indicazione, è stato necessario ricorrere alla forma di comunicazione prevista dal legislatore proprio per il caso in cui non fosse possibile procedere al compimento dell’atto presso il domicilio indicato dall’interessato.

Nessun vizio è, pertanto, ravvisabile nella modalità di esecuzione della notificazione in questione e perfettamente regolare è stata, pertanto, la evocazione dell’imputato in giudizio.

Passando al secondo motivo di impugnazione, va rilevato che la contestazione mossa al prevenuto ha ad oggetto la condotta consistente nella inflizione, senza necessità, di maltrattamenti e sevizie nei confronti di un animale domestico, nella specie un cane di razza “pastore tedesco”, consistenti nell’imporgli un trattamento incompatibile con la sua indole, i cui profili sono chiaramente descritti nel capo di imputazione elevato a carico del Be..

Osserva, pertanto, la Corte come sia inconferente rispetto al presente caso, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la indagine volta a verificare la sussistenza a carico della bestia – oggetto materiale del reato sebbene non certo titolare del bene interesse tutelato dalla norma, dovendo questo essere rinvenuto nel sentimento di compassionevole pietas che l’individuo umano prova dei confronti di determinate categorie di animali che, in quanto soggetti indubbiamente senzienti, non possono essere, pertanto, sottoposti ad ingiustificate sofferenze – di eventi avversi riconducibili, dal punto di vista nosologico, al concetto di lesione fisica o psichica.

Invero nel presente caso è stato contestato al Be. di avere volontariamente sottoposto l’animale a sevizie ed ad un trattamento incompatibile con la sua indole, consistente nel tenerlo legato per vari giorni ad una catena all’aperto, senza cure igieniche, senza somministrazione né di cibo né di acqua, in assenza di un valido riparo (a tale proposito giova ricordare che il reato è stato contestato nel mese di gennaio, periodo in cui è ragionevole pensare che le temperature siano estremamente rigide ed inadeguate al benessere dei cani in assenza di idonee forme di protezione).

Poco inciderebbe, atteso il descritto quadro, chiaramente incompatibile con le caratteristiche etologiche di una bestia del tipo di quella di cui alla contestazione mossa all’imputato, la circostanza che la istruttoria documentale acquisita agli atti non evidenzierebbe, secondo il ricorrente, alcuna lesione a carico della povera bestia.

Osserva, infatti, la Corte che, come segnalato dalla Corte di Ancona, l’animale ai momento in cui è intervenuto il veterinario pubblico presentava uno stato di magrezza e deperimento avanzato tanto che lo stesso subiva un “collasso” e non era in grado di reggersi sulle 4 zampe né di alimentarsi (condizione certamente riconducibile ad uno stato patologico tale da integrare comunque il concetto di lesione).

Ciò posto, è indubbio che integri il concetto di sevizie e comportamenti incompatibili con le caratteristiche dell’animale, e pertanto sia già di per se fattore tale da costituire l’elemento materiale del reato contestato il tenere lo stesso, per periodi considerevoli di tempo, in isolamento, legato in uno spazio angustamente circoscritto, senza cure igieniche né somministrazioni alimentari e senza un’adeguata protezione dalle intemperie, con ricadute sulla sua integrità.

E’, infatti, nozione di comune esperienza il dato secondo il quale il cane sia di per sé un animale gregario, destinato cioè a vivere – sia pure in abituali condizioni di sostanziale cattività – non isolato ma in comunione con altri soggetti, comunemente rappresentati, data la oramai millenaria consuetudine che tale bestia ha con la specie umana, da uomini nei cui confronti esso non di rado riversa, in una auspicabile mutua integrazione, i segni evidenti della propria sensibile affettività, dovendo, peraltro, ricevere dall’uomo, ove sia instaurato con esso un rapporto di proprietà, le necessarie cure ed assistenze.

È, pertanto, evidente come sia contrario alle oramai radicate caratteristiche etologiche della bestia in questione il trattamento che, con insindacabile accertamento in punto di fatto, la Corte anconetana ha verificato essere stato riservato dal Be. al cane di cui al capo di imputazione.
Con riferimento alla qualificazione della condotta realizzata dal Be. entro i confine dell’art. 544-ter cod. pen. come ritenuto in sede di sentenza impugnata, e non, invece, integrante il più lieve illecito, contravvenzionale, di cui all’art. 727, comma secondo, cod. pen., come rivendicato dal ricorrente, osserva la Corte che il criterio discretivo fra le due fattispecie appare essere riconducibile al diverso atteggiamento soggettivo dell’agente nelle due diverse fattispecie criminose, essendo la prima connotata dalla necessaria sussistenza del dolo, persino nella forma specifica ove la condotta sia posta in essere per crudeltà o, comunque, nello sua ordinarie forme ove la condotta sia realizzata senza necessità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 novembre 2007, n. 44822), mentre nel caso del reato di cui all’art. 727 cod. pen. la produzione delle gravi sofferenze, quale conseguenza della detenzione dell’animale secondo modalità improprie, deve essere evento non voluto dall’agente come contrario alle caratteristiche etologiche della bestia, ma derivante solo da una condotta colposa dell’agente (in tal senso si veda la recente sentenza di questa Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 maggio 2016, n. 21932, in qui è stata appropriatamente differenziato, sotto il profilo della rilevanza penale, l’uso del collare addestrativo come tale da integrare la contravvenzione di cui all’art. 727 cod. pen. ove finalizzato a realizzare, con metodi incentrati su impulsi dolorosi in caso di risposte insoddisfacenti da pare dell’animale, tecniche di apprendimento di comportamenti conformi alle caratteristiche etologiche della bestia, e come tale da integrare, invece, la violazione dell’art. 544-ter cod. pen. la medesima metodica se, invece, finalizzata a reprimere, attraverso la sofferenza fisica, comportamenti ordinari dell’animale dettati dalle sue specificità naturalistiche; nella specie si trattava di reprimerne, attraverso impulsi dolorosi, la naturale inclinazione ad abbaiare, quale indubbia forma di manifestazione esterna di interne sensazioni).

Nel caso di specie non vi è dubbio che la condotta del Be., concretizzatasi nelle forme dianzi descritte, è stata posta in essere in termini di piena consapevolezza e volontarietà, quindi, in presenza di un atteggiamento riconducibile al dolo e non alla mera colpa.

Quanto, infine, al terzo motivo di impugnazione, con il quale è, sostanzialmente, contestata la possibilità di rinvenire nel fatto contestato all’imputato gli estremi del reato a lui ascritto, rileva il Collegio che, per un verso la verifica della idoneità o meno della cuccia presente nel recinto ove è stato ritrovata la bestia di cui al capo di imputazione a proteggere quest’ultima dalle intemperie costituisce indagine non suscettibile di essere portato alla attenzione di questa Corte, trattandosi, evidentemente di accertamento di fatto sulla quale la motivazione della Corte di appello appare esaustiva, laddove ha rilevato che non era stata apprestata in loco la protezione della bestia dalle intemperie, potendosi ben convenire con la Corte territoriale che la mera esistenza di una cuccia in cemento non può di per sé essere ritenuto adeguato mezzo di protezione dagli avversi eventi meteorologici tanto più nella stagione invernale; mentre per ciò che attiene al fatto che, pietatis causa, fosse stato portato da terzi qualche alimento alla bestia in discorso, si tratta di elemento anch’esso non significativo posto che, a voler tacere del fatto che l’animale avrebbe necessitato non solo di alimenti solidi ma anche di abbeverarsi, è il complessivo trattamento a lui riservato che integra gli estremi degli elementi costitutivi del reato, la cui rilevanza non è elisa dal fatto che, episodicamente, la loro asprezza fosse solo parzialmente mitigata da occasionali ed imprevedibili condotte di terzi.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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