Abbaio dei cani: il disturbo va valutato in rapporto alla media sensibilità

La Cassazione chiarisce come valutare il disturbo lamentato da parte dei vicini intolleranti. Nota a Cass. Pen. Sez. III, 17811/2019
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Anna Larussa

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Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha dichiarato insussistente la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (disturbo all’occupazione e al riposo delle persone), che era stata contestata alla ricorrente in quanto la condomina del piano sottostante al di lei appartamento aveva lamentato che la propria vita fosse divenuta insopportabile a causa dell’abbaiare e ululare dei cani, a tutte le ore, specie quando erano lasciati soli.

In particolare i giudici di legittimità hanno riconosciuto come nel procedimento di merito non fosse emerso che altre persone, diverse dalla persona offesa, fossero state disturbate dall’abbaiare dei cani e come tale aspetto non potesse essere assorbito nella valutazione di esiguità del danno o del pericolo che aveva determinato il giudice a riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.: ciò, in quanto la non punibilità presuppone la sussistenza del fatto tipico, mentre in assenza di disturbo al riposo o alle occupazioni di una serie indeterminata di persone la condotta non integra il reato di cui all’art. 659 c.p. perché il fatto non è tipico.

Ed invero, come ribadito da una costante giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, per la configurabilità della contravvenzione in esame è necessario che i rumori siano «potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone» (così Cass. Pen. 3678/2006).

Nel caso di specie, invece, come già rilevato, non era stata compiuta alcuna valutazione sulla entità del fenomeno rumoroso in relazione alla media sensibilità del gruppo sociale, sulla esistenza di un concreto superamento dei limiti della normale tollerabilità e di un concreto pregiudizio alla tranquillità pubblica, e neppure sulla potenziale idoneità dei rumori a disturbare un numero indeterminato di persone.

La Cassazione ha pertanto accolto le censure della ricorrente e ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per insussistenza del fatto tipico.

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