Cane aggredisce e uccide un altro cane: il proprietario può rispondere di animalicidio

Non soccorrono un altro cane aggredito dai propri cani, lasciati senza guinzaglio: le due proprietarie rinviate a giudizio per uccisione di animale.
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Letizia D'Aronco

Dottoressa in Giurisprudenza, da sempre interessata al tema della tutela giuridica degli animali, dell’ambiente e della biodiversità. Collabora con varie associazioni a tutela degli animali e dell’ambiente, locali e nazionali, e redige articoli sulla tematica animali e diritto.

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Nel novembre 2016 la Procura di Verbania, nella persona del Pubblico Ministero dott.ssa Sveva De Liguoro, ha sancito un’importante novità per quanto riguarda le possibili responsabilità in capo ai proprietari di cani.

Nel caso di specie, le proprietarie di due cani di media taglia sono state rinviate a giudizio perché, come si legge nel decreto di citazione a giudizio, avevano posto in essere un’azione pericolosa, concretatasi nell’aver portato due cani di razza pastore tedesco senza museruole né guinzagli in una strada pubblica in orario di frequentazione da parte di terzi soggetti, sfociata nella morte di un cane maltese a seguito dell’aggressione da parte di uno dei due cani.

Sono state quindi imputate, in concorso tra loro, del reato previsto all’art. 544 bis c.p., rubricato “Uccisione di animali”1Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni., mediante omissione. In particolare, i due soggetti agenti, resisi responsabili del reato omissivo improprio2Detto anche commissivo mediante omissione., essendo in posizione di garanzia ed avendo quindi l’obbligo giuridico di porre in essere una condotta ostativa al verificarsi dell’evento, non hanno impedito gli eventi di danno legati causalmente all’azione pericolosa dalle stesse posta in essere. È utile ricordare che mediante il combinato disposto della clausola di equivalenza ex art. 40 cpv c.p. («Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo») e della fattispecie commissiva, si convertono ipotesi di reato commissive in omissive, facendo nascere nuove fattispecie omissive improprie in cui l’evento che il soggetto ha l’obbligo di impedire è tipizzato dalla fattispecie commissiva.

Nel caso de quo le due donne, portando a passeggio due cani di grossa taglia senza approntare le precauzioni necessarie ad evitare situazioni potenzialmente pericolose, che possono esitare in danni a cose o a terzi, omettevano di intervenire in soccorso del cane di piccola taglia al guinzaglio della proprietaria, persona offesa, che veniva aggredito da uno dei due pastori tedeschi. Non avendo dunque impedito l’aggressione e l’uccisione del maltese da parte dei propri cani, ne hanno cagionato la morte senza necessità.

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha già trattato molte volte la tematica della configurabilità in forma omissiva della fattispecie criminosa in esame, esprimendosi in senso positivo, in quanto la condotta punibile descritta dalla norma è focalizzata sul cagionare, dunque risulta rilevante ogni contegno umano, attivo od omissivo, che si possa considerare un antecedente necessario, dal punto di vista causale, al verificarsi dell’evento morte dell’essere animale.

Il caso in esame presenta però una forte carica innovatrice, in quanto, nel caso in cui il proprio animale, senza museruola e non al guinzaglio, aggredisca ed uccida un altro cane, risulta ipotizzato il delitto di uccisione di animali e non più la contravvenzione3Art. 672 Codice Penale. – Omessa custodia e mal governo di animali.
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da € 25 a € 258.
Alla stessa sanzione amministrativa soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
di cui all’art. 672 c.p. per l’omessa custodia e malgoverno, peraltro depenalizzata e punita con una sanzione amministrativa il cui massimo edittale è di appena 258,00 euro.

Il proprietario di animali dovrà dunque custodire e gestire il proprio cane adottando tutte le cautele necessarie al fine di non incorrere in sanzioni in sede civile e penale, in quanto colui che ha la custodia dell’animale e quindi è nelle condizioni di esercitare sullo stesso un effettivo potere di governo, è tenuto ad attivarsi per evitare danni a terzi, anche all’interno dell’abitazione, adottando le necessarie precauzioni, adeguate alle caratteristiche fisiche e all’indole dell’animale, e contenendo l’eventuale impulso aggressivo.

Note

  • 1
    Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
  • 2
    Detto anche commissivo mediante omissione.
  • 3
    Art. 672 Codice Penale. – Omessa custodia e mal governo di animali.
    Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da € 25 a € 258.
    Alla stessa sanzione amministrativa soggiace:
    1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
    2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

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